Autovalutazione e domande

AUTOVALUTAZIONE, DOMANDE E PROVOCAZIONI

Per un sistema di protezione più efficace

Queste pagine approfondiscono tematiche normative di particolare rilevanza per l’attività di RLS. Data la complessità delle materie e delle casistiche essi non possono essere interamente esaustivi. Vi invitiamo, pertanto, a utilizzarli avendo l’accortezza di verificare i riferimenti contrattuali di primo (Contratto collettivo nazionale di lavoro) e di secondo livello (Contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale) che in più casi integrano la legislazione.  Inoltre, per eventuali altri approfondimenti è possibile rivolgersi al proprio operatore sindacale FIM-CISL. Le pagine web verranno costantemente aggiornate, per cui ricorda di visitarci.

Spunti per il RLS

Cominciamo da uno degli aspetti più importanti da presidiare da parte del RLS, la sorveglianza sanitaria.

Di norma i problemi sono tanti ed accompagnati da una diffusa mancanza di conoscenza della materia, ma trattandosi di un punto critico durante la vita lavorativa di molte persone, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza senza dubbio assume il ruolo di protagonista.

Per far si che il proprio ruolo sia incisivo, il RLS deve contribuire alla diffusione delle informazioni, perché se i colleghi non sanno, potrebbero rivolgersi a lui o agli operatori FIM CISL quando è troppo tardi.

Il RLS deve essere riconosciuto dai colleghi, e quindi consultato quando questi hanno dubbi e/o problemi.

Qui di seguito elenchiamo alcuni dei principali punti da presidiare:

cosa

come e perché

1

Prendere visione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendale

Conoscere quali rischi sono stati valutati in azienda e con quali azioni conseguenti, permette di avere una visione di insieme per poter successivamente intervenire sul tema della sorveglianza sanitaria.

Ricordiamo che l’art.25 del Dlgs.81/08 prevede la collaborazione del Medico Competente alla Valutazione dei rischi, questo nella realtà avviene piuttosto di rado.

2

Pretendere di essere consultati per la nomina del Medico Competente

Seppur non vincolante, il parere del RLS sulla nomina del Medico Competente deve essere sempre formalizzato così da evidenziare eventuali situazioni di criticità

3

Leggere il piano sanitario

Chiedere espressamente di prenderne visione, poiché molto spesso non viene allegato al DVR.  In funzione dei rischi individuati nel DVR e del mansionario, il Medico Competente deve redigere il piano sanitario nel quale indica i dettagli della sorveglianza sanitaria.

Occorre quindi verificare la coerenza fra quanto contenuto nel DVR e ciò che è scritto nel piano sanitario, non è raro (purtroppo) che il MC prenda delle decisioni sulla base di informazioni incomplete non avendo potuto leggere il DVR.

E’ altrettanto importante verificare che non vi siano mancanze e/o abusi rispetto a quanto previsto dalla Legge in merito alle visite mediche, ricordiamo infatti che la sorveglianza sanitaria è ben regolamentata ed è vietato sottoporre i lavoratori ad accertamenti sanitari che potrebbero avere scopi diversi dalla tutela della salute.

4

Promuovere occasioni di confronto con il Medico Competente

E’ opportuno accompagnare il Medico Competente durante la visita degli ambienti di lavoro così da poter meglio “stimolare” la effettiva partecipazione dello stesso al sistema di prevenzione e protezione in Azienda.

5

Partecipare alla riunione periodica annuale

Confrontarsi con il Medico Competente e le altre figure permette di prendere provvedimenti, discutere dei problemi, analizzare, chiedere, proporre.

Grande importanza ha anche la discussione su quelli che sono i risultati della sorveglianza sanitaria soprattutto per il controllo delle malattie professionali e/o per le categorie di lavoratori particolarmente sensibili.

6

Periodicità visite mediche periodiche

Controllare che siano rispettate le scadenze.

7

Chi fa le visite?

Le visite mediche devono sempre essere effettuate personalmente dal Medico Competente, che può avvalersi di altro personale solo per accertamenti diagnostici. In alcune realtà non è raro che le visite vengano illegittimamente effettuate da altro personale medico.

8

Chi paga?

Non vi devono essere oneri per il lavoratore, ciò implica ad esempio che le visite vadano fatte in orario di lavoro e che sia l’azienda a sostenere eventuali spese di trasporto. Se su indicazione del MC occorre fare ulteriori visite o esami, è l’azienda che deve sopportarne i costi.

9

Copia del giudizio di idoneità

Deve esserne data copia al lavoratore, e la data dev’essere quella di effettiva consegna, in alcune realtà il MC fa firmare il giudizio per avvenuta consegna ma senza rilasciarne copia al lavoratore, questo è da evitare perché si rischia di far decorrere i termini del ricorso.

Inoltre bisogna assicurarsi che il MC durante le visite dia effettivamente informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria ai lavoratori.

10

Come è fatto il giudizio di idoneità

Il giudizio deve rispettare i contenuti minimi stabiliti dall’allegato 3A del Dlgs.81/08  (generalità del lavoratore, ragione sociale dell’Azienda, reparto mansione e rischi, giudizio di idoneità alla mansione specifica, data della espressione del giudizio di idoneità, scadenza visita medica successiva e periodicità, firma del MC, informazioni sulla possibilità di ricorso, data di trasmissione del giudizio al lavoratore, firma del lavoratore, data di trasmissione del giudizio al DdL)

11

Chiarezza del giudizio di idoneità

Quanto scritto dal MC deve essere leggibile e non interpretabile. Troppo spesso le prescrizioni o limitazioni indicate sono vaghe o dubbie. La conseguenza è che non vengono applicate. Se ci sono dei dubbi, interpellare il medico e chiedere di revisionare/integrare il giudizio.

12

Prescrizioni / limitazioni

Il MC competente, nel rispetto della privacy, non deve raccontare all’azienda qual è lo stato di salute del lavoratore, ma deve dare indicazioni precise sull’idoneità di quest’ultimo ad esercitare la sua mansione. Se però le prescrizioni/limitazioni individuate restano parole sul certificato di idoneità, non servono a nulla. Occorre quindi verificare che l’Azienda si sia attivata correttamente per far si che le varie figure aziendali, in particolare il preposto, siano a conoscenza di questi aspetti al fine di non esporre il lavoratore a situazioni di pericolo.

13

Tempi per l’impugnazione

Se il lavoratore non è d’accordo con quanto espresso nel giudizio di idoneità, ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Modulistica ……………

14

Inidoneità temporanea o permanente

In caso di inidoneità il RLS deve tempestivamente verificare le soluzioni adottate dal Datore di Lavoro e coinvolgere anche il Medico Competente nella ricerca di soluzioni, siano esse temporanee o definitive.

In particolare, nel caso di inidoneità permanente ed impossibilità di ricollocazione, si devono pretendere le motivazioni scritte da parte del DdL nel non essere in grado di ricollocare il lavoratore nella propria organizzazione aziendale.

15

Visita per cambio mansione

Prima del cambio mansione occorre verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica. Bisogna presidiare questo aspetto ed assicurarsi che il lavoratore ed preposto ne siano a conoscenza.

16

Visita a seguito di assenza  superiore ai 60 giorni, dovuta a motivi di salute

Dopo una lunga assenza, prima di adibire nuovamente alla mansione il lavoratore, bisogna verificare mediante la visita medica che non siano sopravvenute controindicazioni. La visita va fatta al rientro, quindi occorre prestare attenzione affinché, con una corretta comunicazione fra le parti, non si verifichino “tempi morti” durante i quali al lavoratore venga chiesto di prolungare la malattia o usufruire di ferie in attesa della visita.

17

Visita su richiesta del lavoratore

Il lavoratore può chiedere di effettuare delle visite mediche al di fuori di quella che è la normale programmazione prevista dal Piano Sanitario, spetta poi al Medico Competente di valutare se la richiesta del lavoratore sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

18

Adempimenti alla cessazione del rapporto di lavoro

Il lavoratore deve ricevere copia della cartella sanitaria e di rischio.

Nei casi previsti dalla normativa vigente (ad esempio in caso di esposizione ad Amianto o Agenti Chimici) il lavoratore deve inoltre essere sottoposto a visita medica.

19

Visite Specialistiche

Il MC può disporre visite specialistiche i cui oneri devono essere sopportati dal DdL.